Tutti i manufatti trattati nelle ricerche
pubblicate in queste pagine sono protetti dalla legislazione a
tutela delle cose di interesse storico artistico, quindi anche
se sul luogo dove esse sono posizionate non vige il vincolo
della soprintendenza, ogni oggetto che appartiene a questa
categoria è tutelato dalla seguente legge, sia di proprietà
pubblica o di proprietà privata.
Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28
Articolo
10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
Articolo
11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo
10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni
culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del
presente Titolo:
a) gli affreschi, gli
stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e
gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica
vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e
65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli
esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni,
sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga
ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di
cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
Articolo
50
Distacco di beni culturali
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre
ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla
pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione
di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra
mondiale ai sensi della normativa in materia.
Articolo
169
Opere illecite
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui
beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente,
procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni,
tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione
prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori
provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni
indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione
alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo,
i progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si
applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei
lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
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