Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
"Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
- Supplemento Ordinario n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della
Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni
culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A,
vistato dal Ministro proponente.
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale
in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della
Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e
del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città
metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica
fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello
svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la
pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori
di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la
conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi
3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale e' costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e
le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le
aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e
gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di
appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività,
compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi
ostino ragioni di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di
un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si
esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare
diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario
delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione,
le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita
direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme
di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono
fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2
e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela
sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso
ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonche' i comuni, le città
metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti
pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio
delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I
della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente
codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o
non sottoposte alla tutela statale, nonche' libri, stampe e incisioni
non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono
esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private,
nonche' su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o
altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non
appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base
dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le
regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici
territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui
alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi
2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di
vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere
la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.
Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme
compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale
1. Il presente codice fissa i principi
fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel
rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà
legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente
codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le
regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con
le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni
stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo
di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero
dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della Costituzione.
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a
persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale
interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che
rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o
religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti,
che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1
e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli,
nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi
carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere
di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole
cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere
di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani
di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico
od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico
od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e
178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10,
qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in
quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o
non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi
oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore
artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari
di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali,
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di
cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui
all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di
tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui
all'articolo 50, comma 2.
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e
la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio
o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare
uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta
di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative
schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le
modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di
elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente
direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con
propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al
comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non
sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime
sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su
cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e'
trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la
sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione
interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al
comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei
modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente
sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di
proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate
con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio
informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per
finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003,
n. 326.
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza,
nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo
10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni
di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela
anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo
la loro natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per
la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta
della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime
indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonche'
l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per
la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi
immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o alla città
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in
via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I
del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero
stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e'
adottata dal Ministero.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e'
notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e'
trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo
13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di
merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo
II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del
presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso,
annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 17
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei
beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione
sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il
concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di
raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale
e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle università, concorrono alla definizione di
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema
di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale
previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro
appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni
culturali.
5. I dati di cui al presente articolo
affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo
da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo18
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali compete al
Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo
12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o
in consegna, e' esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio
dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1,
appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il
Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con
le regioni.
Articolo 19
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni
tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi
di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo
stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
Articolo 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere
distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del
Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche
con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo
quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi
organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi di
soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente
dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente
denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento
della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello
Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e'
subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o,
qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati
dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e
26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad
interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro
il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte
della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e'
sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti
di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il
termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di
trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai
commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a
provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove
l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al
ricevimento della diffida.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi
dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia
edilizia, e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei
casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della
denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal
relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici
da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può
essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto
pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori
incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi,
l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata in
quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le
eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima
motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione
conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il
Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo
impartite.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista
dall'articolo 2 e' espressa dal Ministero in sede di concerto per la
pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto
definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a
norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile
con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa e'
destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si
considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano
comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di
cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni
culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei
lavori.
Articolo 27
Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere
effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al
bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla
soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli
interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la
sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20,
21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà
di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle
cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende
revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e'
comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di
verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non
siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a
spese del committente dell'opera pubblica.
Sezione II
Misure di conservazione
Articolo 29
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale e'
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di
studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene
culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso
delle attività e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità,
dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto
sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento
strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso
delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti
di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e
modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in
materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici,
gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva
da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e
degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o
altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del
Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo
parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i
livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito
dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche'
dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati
accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo
parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di
accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei
soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo
svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui
partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonche' le
caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attività complementari al restauro o altre attività di
conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi
della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e
livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza
Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il
Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di
altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità
giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio,
documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro
su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri
possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta
formazione per l'insegnamento del restauro.
Articolo 30
Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno
l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro
appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori
di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno
l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di
ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi storici, costituiti
dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo
stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi
conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi
dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente
si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità
dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e
certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso
ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla
legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi
direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente
redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi
da eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o
detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro
trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario,
possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto
esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione
tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del
termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto
presentato e' trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città
metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore
del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non
provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel
termine da esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede
con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può
adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi
dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o
detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza
ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso,
determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute
dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro
rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo
36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del
proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme
previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla
spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli
interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo
intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche
agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma
4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici
e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati
ottenuti benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' concesso dal Ministero a
lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal
beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione
degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in
parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si
provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in
conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura
massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei
punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con
convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere
concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta
del proprietario, il particolare valore artistico.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi
conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri
interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato
nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate,
caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il
Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere
della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo
ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i
limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto
della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli
immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono
trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città
metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di
conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti,
sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal
soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al
rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e
comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste
dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in
base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i
contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni
culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali nonche' altri soggetti pubblici e privati, sono
ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati
dalle amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato
i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni,
unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste
di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita
della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello
Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti
di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non
sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il
versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e
degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello
Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il
trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del
Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla
corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare
alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione
dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i
versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura
riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività
culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli
scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì
agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per
quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i
suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni
assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli
atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite
con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di
costituzione e funzionamento della Corte medesima.
Articolo 43
Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili
al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai
sensi dell'articolo 29.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti
che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono
ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del
competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di
consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti
di beni di particolare importanza o che rappresentino significative
integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia
presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a
cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a
quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia
comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza
del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere
consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria
per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del
Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in
deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e
custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli
enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e
di deposito.
Sezione III
Altre forme di protezione
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente
precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le
prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti
urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per
la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di
altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile
cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non e' possibile o risulta particolarmente
gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento mediante
idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento
individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le
prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali
prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la
comunicazione e' inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare,
la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti
cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili
cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le
prescrizioni di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non
comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per
mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a),
ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie
indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10,
commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto
beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta
e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della
manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in
prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto
delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo
Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata
all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I
criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione
medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del
richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della
sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul
territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma
4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le
modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito
del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a
richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra
iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle
agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o
altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni
culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento
o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla
pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e'
trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento
autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in
prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli
o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi
della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità
sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica
fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere
artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per
l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti
per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non
superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei
lavori medesimi.
Articolo 50
Distacco di beni culturali
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o
non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e
monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi
della normativa in materia.
Articolo 51
Studi d'artista
1. E' vietato modificare la destinazione d'uso
degli studi d'artista nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da
opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo
insieme ed in relazione al contesto in cui e' inserito, sia dichiarato
di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai
sensi dell'articolo 13.
2. E' altresì vietato modificare la
destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale
tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa
in materia di riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio
del commercio.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato,
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle
tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il
demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono
essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se
non nei modi previsti dal presente codice.
Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali
di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi
forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e
la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del
procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte
appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo
53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali
testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2
possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2
possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i
fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al
demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54,
commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del
Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può
essere rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni,
e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico
degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni
restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da
parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli
indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti
pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei
beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso
di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b),
di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi
giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi
indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
presentata dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla
indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli
interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55,
comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su
proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite,
gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni
stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le
condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate
nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato
ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato
preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56,
comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di
cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2,
l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non
abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non
derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56,
comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone
giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere
rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei
beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e
privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un
incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento
delle pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni
culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta
giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di
alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della
detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito
di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di
sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di
morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o
dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari;
per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione,
salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle
medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di
trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini
delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva
delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o
imprecise.
Sezione II
Prelazione
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto
dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico
territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in
denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato
d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico
della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente
dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti
non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione
qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico,
la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente
del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese
relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in
caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche
quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione
1. La prelazione e' esercitata nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista
dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa
o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e'
esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il
Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti
gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma
4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il
provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed
all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima
notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma
1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente
all'esercizio della prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la
consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la
prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di
recedere dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un
atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione
e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.
Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio
Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici
territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione
dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente,
la necessaria copertura finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare
la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla
ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il
relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo
notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i
termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla
denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi
della denuncia medesima.
Sezione III
Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza,
abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la
dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o
usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della
dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose
rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A
del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose
indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel
registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza,
descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato
dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i
limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata
descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento
dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni
periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica e'
svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai
sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e'
notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica
sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di
documenti, i titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare
al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in
vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano
documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il
soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare
d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di
cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
Articolo 64
Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al
pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione
finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica
ovvero di oggetti d' antichità o di interesse storico od archeologico,
o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante
l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza;
ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni
disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la
provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura
dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65
Uscita definitiva
1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10,
commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e
la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle
categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito
il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e,
per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche'
dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e'
soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva
dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse
culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati,
che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita
delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d).
L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo
le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea
dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per
manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse
culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella
permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una
determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria,
archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere
autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che
ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie
o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento
all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata
del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e
consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di
conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi
culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e
per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere,
comunque, superiore a quattro anni.
2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita
temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni
internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal
territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65,
comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i
successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli
oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la
congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera
circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta
giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il
rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione
si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità
triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato
agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve
accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al
Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento
di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente
al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui
all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla
disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti
sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione
acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo,
e' vincolante.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso,
entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di
legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il
procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i beni rimangono
assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso,
rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità
nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68,
comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto
coattivo della cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di
libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla
proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino
alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per
il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la
cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento
di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la
notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla
denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di
esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o
il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3,
in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del
relativo impegno. Il relativo provvedimento e' notificato
all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal
territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e
i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente
ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di
essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero,
al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la
congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio,
l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni
necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni
dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di
diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei modi
previsti dall'articolo 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per
l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati
all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione,
gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto e'
sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il
rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il
competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea
disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b)
e c), il rilascio dell'attestato e' subordinato
all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il
rientro delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi
dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal
comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre
subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni
promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da
enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65,
comma 1, nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza
fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di
assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore
del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio
dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli
oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel
territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e' richiesta
per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il
Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di
particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si
applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma
1.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro
dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei
beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda,
dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di
avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione
idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza
dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o
il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di
avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere
prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere
stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga
dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della
provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
Articolo 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di
questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal
regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla
direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2001;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione
europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
1. L'esportazione al di fuori del territorio
dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del
presente codice e' disciplinata dal regolamento CEE e dal presente
articolo.
2. La licenza di esportazione prevista
dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di
esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione,
ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del
medesimo ufficio. La licenza e' valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un
bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di
esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente
Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello
Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro
dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la
durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio
delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e
conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea
Articolo 75
Restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre
1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato
richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al
patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo
30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sostituito
dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione e' ammessa per i beni
culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in
musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono
pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto
pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo
Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. E illecita l'uscita dei beni culturali
avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello
Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale
nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del
termine di uscita o di esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni
dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee
qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento
previsto nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni
indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della
domanda.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione
europea
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3
della direttiva CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per
i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei
beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti
degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda
dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per
agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del
bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno
Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue
per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla
lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia
eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le
disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua
temporanea custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura
necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione
alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni
controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della
qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo
la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.
Articolo 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal
loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare
l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria,
secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del
luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163
del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi
la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato
richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che
al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al
Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione
delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente
l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati
membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
1. L'azione di restituzione e' promossa nel
termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato
richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si
trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o
detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni
caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del
bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per
i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione
del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un
indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma
1, il soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato,
all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle
circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso
del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una
posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al
pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello
Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e'
redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale
giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale
e' rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo
per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le
spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da
restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo
76, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la
restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al
giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene
culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al
rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di
restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto
alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di
restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la
consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e' acquisito al
demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo
consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato
ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di
altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore
tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle
Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare
l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti
informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al
Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonche'
sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e
negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo
consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al
comma 1 . La relazione e' trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero e' istituita la banca
dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità
stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una
reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della
legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri
dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le
corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
Sezione IV
Convenzione UNIDROIT
Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati
1. La restituzione dei beni culturali indicati
nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale
dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e' disciplinata
dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione.
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale
Articolo 88
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le
opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in
qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione
temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di
cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad
un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità
stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a
richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di
parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a
soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere
indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il
Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione
e' revocata.
3. La concessione può essere revocata anche
quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione
delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese
occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo e' fissato dal
Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di
accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese
sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può
essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta,
che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione
od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che
l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e
la custodia delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o
mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore
al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica
sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole
nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non
si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di
rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia
previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte
fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e
rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali
marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o
mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi
degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o
istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di
risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di
demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che
abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).
E' nullo ogni patto contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non
superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi
dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi
previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia
ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore
della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore
delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si
sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del
proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio,
l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari
ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Articolo 93
Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del
premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa
stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi
titolo e' corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad
un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla
stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima
definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato
da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si
accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione,
qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico,
la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente
del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in
caso di errore o di manifesta iniquità.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare
territoriale
Articolo 94
Convenzione UNESCO
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti
nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal
limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle
"Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Capo VII
Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono
essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le
condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta,
le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente
ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1.
In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e
rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del
procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre
l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di
lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di
pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare
o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne
o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico,
facilitarne l'accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere
all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di
interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'articolo 10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità e' dichiarata con
decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con
provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli
articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di
pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto
dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene
avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello
Stato.
2. Il pagamento dell'indennità e' effettuato
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli
articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e
luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e
di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie
e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni,
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne
assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture
preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza
di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo
all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il
tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1
che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica
fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione
nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e
sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità
sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la
fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal
presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma
1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o
dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della
normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al
di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente
con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono
destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed
integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi
nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo,
ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di
cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il
Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi
della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici
della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese
per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi
pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione
del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti
dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del
biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da
assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori,
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono
essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei
confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte
del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili
indicati al comma 1, lettera a), e' dichiarato con atto del
Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il
proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o
alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano,
nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' siano rispettati i
diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e
i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che
abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione
culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso
strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte
salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto
d' autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e
di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano
fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del
soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le
modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto
ministeriale.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi
connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati
dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le
concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei
benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti,
di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni
richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da
soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono
comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione
concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione
possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in
consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni
e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato
accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese
sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei
corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con
provvedimento dell'amministrazione concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la
riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di
immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento
concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con
relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2,
i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli
istituti ed ai luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e
dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati
ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni
appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive
disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono
versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche
mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria
medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun
responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre
cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia
e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero
medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per
la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi
dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di beni
culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed
alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni
culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di
risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di
competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate
all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità
indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare
o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o
privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si
conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei
soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità
e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e'
attività socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalità di
solidarietà sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma
1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base
della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici
al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente
con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono
destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed
integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio
culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano
accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne
i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono
individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi
di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro
definizione e' rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del
presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci
dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico
e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilità.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede
di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare,
sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono
partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti
interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà
privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono
altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o
di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di
valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà
privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo
conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono
stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o
detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici
territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di
cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al
comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano
i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano
l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con
decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115,
hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Articolo 115
Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione dei beni
culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o
indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per
mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile,
e provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata
tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni,
consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o
partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i
beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e
5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione
in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di
valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di
gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 e'
attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed
efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi
mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui
al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla
stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base
di valutazione comparativa dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali
ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al
comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti
conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attività
di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3
possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e
l'affidatario od il concessionario e' regolato con contratto di
servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi
di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonche' i
poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o
del servizio.
9. Il titolare dell'attività può partecipare
al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a),
anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di
valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza
indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da
parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del
soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa,
dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso
non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione
del loro controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al
comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale
oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza
indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della
concessione del servizio o dell'attività.
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati conferiti o
concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a
tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le
funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su
richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o
concessionario dell'uso dei beni medesimi.
Articolo 117
Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura
indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e
i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale
informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la
fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e
biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale
delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e
di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e
assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche'
di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere
gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di
biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata
nelle forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono
incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
Articolo 118
Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di
altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono,
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive
aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la
diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle
altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il
Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a
livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e
documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle
università e di altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole
1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione,
l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la
conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte
degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1,
i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui
all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado,
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni
per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di
materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1'
aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono
conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali
particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla
progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti
privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene
attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in
forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il
decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con
il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono
altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonche' le
forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare,
anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti
di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del
gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità
sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al
fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio
culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle
risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può
concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il
perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della
riservatezza
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità
dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato
e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico sono
liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi
dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato,
che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi
a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa
in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili
quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o
rapporti riservati di tipo familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati
nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso
provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del
versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono
assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata
depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità
o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione
della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal
comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei
venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta
limitazione e' altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai
depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il
titolo di acquisto.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità
dei documenti riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del
direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per
le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio
riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare
la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato
conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini
indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata, a
parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la
consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere
riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e'
assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal
soprintendente archivistico.
Articolo 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa
in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la
consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli
archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e'
regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi
generali stabiliti dal Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura
degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127
e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia
esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne
disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono
conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa
all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può
essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante
interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei
documenti contenenti dati personali e' assoggettata anche alle
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 127
Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi
dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne
facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la
consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati
stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello
studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli
documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125.
Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali
sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi
dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi
storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all'articolo 10,
comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche
effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922,
n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino
alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano
comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno
1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti
ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può
rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o
detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che
sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto
dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del
procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e'
ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto
singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti
nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni
relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con
legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio
decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei
regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti
2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa
Parte.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si
intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio
salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie
percepibili.
Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la
definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela,
pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli
obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del
paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la
conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono
attività di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le
politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche
degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del
Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le
medesime finalità.
Articolo 133
Convenzioni internazionali
1. Le attività di tutela e di valorizzazione
del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione
tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati
ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia
adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a
specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici
ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale,
entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con
particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le
trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di
recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in
relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono
per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 137
Commissioni provinciali
1. Con atto regionale e' istituita per ciascuna
provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati
alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c)
e d) dell'articolo 136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il
direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per
il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono
nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata
professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La
commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e
può consultare esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. Su iniziativa del direttore regionale, della
regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la
commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e
provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la
dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata
con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali,
morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che
abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono
o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le
prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo
143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole
interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di
tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi
peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca
parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico
1. La proposta della commissione per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree,
corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro
identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni
interessati.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa
pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani
diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche' su un
quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici
della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito
ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi
all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della
commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti
interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì
facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento di
dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonche'
alla città metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per
oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la
proposta formulata dalla commissione, nonche' l'indicazione dei
conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o
detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla regione.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di
conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati
alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c)
e d) dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b)
dell'articolo 136 e' altresì notificato al proprietario, possessore o
detentore, depositato presso il comune, nonche' trascritto a cura della
regione nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e'
affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie
resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei
comuni interessati.
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda alle
proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta
formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento
regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga
comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta,
il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via
sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta
copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione
provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni
interessati affinche' provvedano agli adempimenti indicati all'articolo
139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati
all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni
presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con
decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e'
notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste
dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai
contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f),
dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
esistenti.
Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico
ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni
di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si
applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle
indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai
beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano
ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in
apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il
Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste
dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica
dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina
derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e
storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori
paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da
quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente
compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore
paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito
corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di
qualità paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio
compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non
diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare
attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i
valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto
descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola
nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi
delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da
tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio
attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi
obiettivi di qualità paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la
tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri
di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto
paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti
finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c),
di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate
agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione
alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del
territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro
realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle
prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano
paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f)
e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce
anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre
negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai
sensi dell'articolo 145.
5. Il piano può altresì individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la
realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in
considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o
della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale,
richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi
degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la
realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della
verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e
dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento
inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa
disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali
la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e
159.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni
previste dal comma 5, lettera b), e' subordinata all'approvazione
degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti
derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonche'
dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.
7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed
interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo
di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle
previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di
cui all'articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a
campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un
significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la
reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli
146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le
violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche
progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio
regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi
per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo e'
stabilito il termine entro il quale e' completata l'elaborazione
d'intesa, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano.
Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il
provvedimento regionale, il piano e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
11. L' accordo di cui al comma 10 stabilisce
altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del
piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di
provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non
venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del
piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani
paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite
per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di
pubblicità.
2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143,
commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei
provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore
delle relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata
all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140,
commi 3 e 4.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti
di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del
paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore, nonche' con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo
economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui
agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei
comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in
attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì
vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela
del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano
paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i
comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle
aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani
paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni
conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del
territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei
valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni
della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei
provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata
ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142,
ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico,
non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha
affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano
eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere
la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata
la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento
indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore
paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni
proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L' amministrazione competente, nell'esaminare
la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento
alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o
dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità
paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione
per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione
dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal
progetto e dalla relativa documentazione, alla competente
soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie
integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data
della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora
l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore
rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti,
il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta
fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di
comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di
effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a
trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di
cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del
parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito
alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata
dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla
ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e
presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti
l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto
di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al
comma 8, e' data facoltà agli interessati di richiedere
l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un
commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire
documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e'
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la
competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta
di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla competente
soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua
emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che
ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al
parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità
montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area
sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e'
impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso
anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il
ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso
di primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco,
aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui
e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione
paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con
la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere
della soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente
alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di
ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e
torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in
materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse,
per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente
soprintendenza.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione
prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il
personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le
procedure previste all'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della
difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono
individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della
localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili
o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione
per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le
competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione e' composta da soggetti con
particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio
in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146,
147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare
accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle
attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di
cui all'articolo 146, comma 7, e' espresso in quella sede secondo le
modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di
quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143,
comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non e' comunque
richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo
147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g),
purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero
dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la
regione o il Ministero ha facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione
dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di
notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine
di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo
pretorio della proposta della commissione di cui all'articolo 138 o
della proposta dell'organo ministeriale prevista all'articolo 141,
ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione
prevista dall'articolo 139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione
dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la
pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di
riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta
giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni
alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere
l'attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti
sono comunicati anche al comune interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici che non
siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e
141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole
interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza
che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150,
comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute
sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite
sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel
caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito
e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d)
dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle
lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti
in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità
economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai
beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al
Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico
elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma
1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni
paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e
altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in
prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli
o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della
amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità
della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i
valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati
1. L'amministrazione competente individuata
dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c)
e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il
cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore
che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica
nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a)
e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di
interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o
all'articolo 139, comma 1, lettera m), l'amministrazione consulta
preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari,
possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede
all'esecuzione d'ufficio.
Articolo 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni
paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e
dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in
materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani
previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e
le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari
adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le
regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle
aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la
interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare
accordi per disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attività volte
alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base
dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo e'
stabilito il termine entro il quale sono completate le attività,
nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato.
Qualora al completamento delle attività non consegua il provvedimento
regionale il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro.
4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in
applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione
degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157,
140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano
paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità
indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga
stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l'adeguamento
congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5,
6, 7 e 8 dell'articolo 143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai
sensi della normativa previgente
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143,
comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4,
conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n.
778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse
archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto
dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
2. Le disposizioni della presente Parte si
applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data
di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la
proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione
di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di
interesse archeologico.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni
regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino all'approvazione dei piani
paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo
143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata
comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le
risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione
e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce
avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge
7 agosto 1990, n. 241.
2. L'amministrazione competente può produrre
una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo
146, comma 5. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce
comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli
altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino
alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto
ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con
provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al
comma 2 e' data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione
alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza,
corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla competente
soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore
del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6
settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli
146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani
paesaggistici.
PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli
obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del
Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un
danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese
delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del
comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e
il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana
o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine
impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si
provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla
cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal
Ministero, non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e'
determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno
dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del
tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si
applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91,
trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi
pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e'
punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli
obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e
della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più
rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a più persone
queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal
Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e'
determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno
dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del
tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e'
impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti
giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle
disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza
delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di
esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto
previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le
cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle
disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della
Parte seconda, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 77,50 a euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi effettuata l'esportazione di un bene
culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del
regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione
l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n.
752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento
CEE, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 103,50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e'
tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei
beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La
somma e' determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e'
assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per
mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto
dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di
salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione delle aree degradate.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi
pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e'
punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169
Opere illecite
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica,
restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali
indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede
al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed
altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se
non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori
provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati
nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti
dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si
applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori
impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i
beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il
loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro
conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di
fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal
soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che
omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento
di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non
osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni
medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva
le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari
contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi
dell'articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e
la multa da euro 1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni
culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato
all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della
proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di
prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine
previsto dall'articolo 61, comma 1.
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate
all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h),
senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro
258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica,
altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio
nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia
stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose,
salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca
ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle
cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita
attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di
oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e
l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per
il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione,
ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine
prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10
rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali
indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo
91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31
a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni
e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi
abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti
dagli articoli 174 e 176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il
colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole
rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti
all'estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino
a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di
antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di
oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od
archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od
oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti,
alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita
o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici
opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di
condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice
penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti
dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale
designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica
l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli
esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a
persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza
limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si
applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti
diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od
archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o
sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le
dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione
rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano
del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo
determinante l'opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità
preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente
Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice
penale.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione
o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni
paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.
Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui
territorio e' stata commessa la violazione.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Articolo 182
Disposizioni transitorie
1. L'articolo 7, comma 1, del decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi
limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale
ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n.
420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a)
e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo
3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla
data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora
in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro
statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di
cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
Articolo 183
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45,
141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo
preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste
dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte
del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono
assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi
capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in
attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di
escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento
apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono
introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non
mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno
1° maggio 2004.
Articolo 184
Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo
sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,
rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22,
comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo
9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo
23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5,
nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come
modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e
dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli
148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli
articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni
e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo
179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
Allegato A
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3,
lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento
anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli
appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e
2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni
fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie
originali e relative matrici, nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o
dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o
in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di
duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari
provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etno-
grafico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non
contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1
a 15 sono disci- plinati da questo Testo Unico soltanto se il loro
valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate
nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori
deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non
appartenenti all'autore.
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